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Le condizioni contrattuali possono subire delle modifiche con il passare del tempo?

Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto. La Powergas comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettivo da parte della Powergas. Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante raccomandata A.R. la non accettazione delle modifiche proposte dalla Powergas; tale comunicazione verrà considerata quale recesso dal Contratto da parte del cliente e avrà effetto, senza oneri per il Cliente, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per comunicare e formalizzare la cessazione della Fornitura al Distributore competente e al gestore della rete. Fino al termine della fornitura rimarranno valide e confermate le condizioni contrattuali precedenti concordate tra le parti.
In caso di mancata comunicazione di recesso da parte del cliente, le nuove condizioni così, come indicate nel contratto, si intenderanno accettate dal cliente. Il cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa al recesso senza oneri, la facoltà di richiedere in forma scritta alla Powergas, la fornitura alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato, in qualsiasi momento con un preavviso non superiore ad un mese.