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Il percorso per la fine della tutela di prezzo nei settori elettrico e gas

La legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” stabiliva, dal 1° luglio 2019, la fine della tutela di prezzo fornita dall’Autorità per i settori dell’energia elettrica (per i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione) e del gas naturale (per i clienti domestici) , individuando a tal fine un percorso a beneficio dei clienti finali di piccole dimensioni.  Tale scadenza è stata poi rinviata al 1° luglio 2020 in seguito all’approvazione della Legge di conversione del decreto legge n. 91/2018 (c.d. Milleproroghe) – Legge 108 del 21 settembre 2018 ed il decreto legge n. 162/2019 (c.d. Milleproroghe) ha previsto un ulteriore rinvio.

La normativa, a seguito dei vari rinvii, ha previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo le date dalle quali i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili. Da tali date l’Autorità avrebbe cessato di definire e aggiornare ogni 3 mesi le condizioni economiche (i prezzi) per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dei servizi di tutela per i clienti di piccole dimensioni.

A seguito dell’ulteriore rinvio previsto dal decreto legge n. 162/2019 (c.d. Milleproroghe) per la fine della tutela di prezzo per il servizio di fornitura di energia elettrica è stata fissata al 1° gennaio 2021 la data per tutte le piccole imprese e alcune microimprese (vedi dettagli). A far seguito da questa data è terminata la tutela di prezzo per la fornitura di energia elettrica delle piccole imprese e delle microimprese con potenza impegnata superiore a 15 kW. Al fine di garantire la continuità della fornitura alle piccole imprese che si trovano senza un contratto nel mercato libero a partire dal 1° gennaio 2021, l’Autorità ha definito la regolazione del Servizio a Tutele Graduali.

Invece, per le altre microimprese e la generalità dei clienti non domestici (es. alcuni condomini) è stato definito che a partire dal 1° gennaio 2023 non potranno più essere riforniti stabilmente nel servizio di maggior tutela. Per questi clienti è stata prorogata al 1° aprile 2023 la data di attivazione del Servizio a Tutele Graduali.

Nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 1° aprile 2023 coloro che ancora non avevano scelto un venditore del mercato libero, sono stati serviti transitoriamente ancora dal proprio esercente la maggior tutela, alle stesse condizioni attive, garantendo così la continuità della fornitura.

Per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica il superamento della maggior tutela è fissato a partire da Aprile 2024, mentre per i medesimi clienti di gas naturale il superamento della tutela è previsto per il 1 Gennaio 2024.

I clienti vulnerabili di energia elettrica e gas potranno continuare ad essere, invece, serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite ed aggiornate dall’autorità.

Dopo che i servizi di tutela non saranno più disponibili, ai clienti che non avranno un venditore nel mercato libero la continuità della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sarà comunque garantita affinché il cliente non subisca alcuna interruzione durante il periodo necessario a trovare un venditore sul mercato libero. L’Autorità garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle modalità di svolgimento dei servizi. I clienti finali interessati dalla modifica normativa ricevono, secondo le modalità definite dall’Autorità, un’informativa da parte del proprio venditore in relazione al superamento delle tutele di prezzo.

Si ricorda che, già oggi, i clienti hanno la facoltà di passare al “mercato libero”, dove è il cliente a decidere quale venditore e quale tipo di contratto scegliere, selezionando l’offerta ritenuta più adatta alle proprie esigenze.

Per ulteriori informazioni è attivo lo Sportello del consumatore (numero verde 800166654).

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